COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 25/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ ASD. ROZZANO CALCIO CAMP. PROMOZIONE GIR G GARA DEL 31-10-2010 TRA CASSOLESE / ROZZANO CALCIO C.U.n. 19 del C. R. L. datato 5-11-2010
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 25/11/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SOCIETA' ASD. ROZZANO CALCIO CAMP. PROMOZIONE GIR G
GARA DEL 31-10-2010 TRA CASSOLESE / ROZZANO CALCIO
C.U.n. 19 del C. R. L. datato 5-11-2010
La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che i reclami proposti avverso le decisioni del G.S. devono essere presentati alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di 7 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 46 comma 4 del C.G.S.) che il provvedimento del G.S. oggetto del reclamo è stato pubblicato sul C.U.n. 19 datato 5-11-2010 del C.R.L. E che il reclamo come si evince dalla sua data di spedizione (13-11-2010) e cioè oltre il termine previsto dalle vigenti norme federali.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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