COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 25/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ ASD. ROZZANO CALCIO CAMP. PROMOZIONE GIR G GARA DEL 31-10-2010 TRA CASSOLESE / ROZZANO CALCIO C.U.n. 19 del C. R. L. datato 5-11-2010

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 25/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA' ASD. ROZZANO CALCIO CAMP. PROMOZIONE GIR G GARA DEL 31-10-2010 TRA CASSOLESE / ROZZANO CALCIO C.U.n. 19 del C. R. L. datato 5-11-2010 La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che i reclami proposti avverso le decisioni del G.S. devono essere presentati alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di 7 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 46 comma 4 del C.G.S.) che il provvedimento del G.S. oggetto del reclamo è stato pubblicato sul C.U.n. 19 datato 5-11-2010 del C.R.L. E che il reclamo come si evince dalla sua data di spedizione (13-11-2010) e cioè oltre il termine previsto dalle vigenti norme federali. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it