COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 DEL 10/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ G.S.D. ARIETE CAMP. JUNIORES PROV. GIR. C GARA DEL 20-11-2010 TRA ARIETE / CANOTTIERI BALDESIO C.U.n. 19 della delegazione di CREMONA datato 25-11-2010
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 DEL 10/12/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SOCIETA' G.S.D. ARIETE CAMP. JUNIORES PROV. GIR. C
GARA DEL 20-11-2010 TRA ARIETE / CANOTTIERI BALDESIO
C.U.n. 19 della delegazione di CREMONA datato 25-11-2010
La società G.S.D. ARIETE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore GHISONI Matteo per 5 Gare.
La società G.S.D. ARIETE ricorre a codesta Commissione Disciplinare chiedendo :
una sostanziosa riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato lamentando che il calciatore si sarebbe limitato unicamente a discutere animatamente con un compagno di squadra e che nel girarsi di scatto avrebbe colpito il direttore di gara in modo del tutto fortuito.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all'articolo 42 n. 5 del C.G.S., rileva :
esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince senza alcun dubbio che il Ghisoni Matteo, al termine della gara, si avvicinava al direttore di gara e, dopo aver appoggiato il proprio petto sull'arbitro lo spingeva facendolo arretrare di qualche metro. La spinta volontaria, seppur gravemente censurabile, non risulta però connotata da violenza bensì dettata esclusivamente dalla volontà di protestare in modo irriguardoso nei confronti dell'arbitro per il risultato finale ottenuto sul terreno di gioco.
Alla luce di quanto sopra e tenuto conto degli abituali criteri di valutazione della presente Commissione, il comportamento tenuto dal calciatore Ghisoni Matteo, seppur decisamente biasimevole, merita di essere sanzionato con minore severità. Appare pertanto equo graduare la sanzione disposta in prime cure.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la sqalifica del calciatore GHISONI MATTEO a 4 gare disponendo l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 DEL 10/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ G.S.D. ARIETE CAMP. JUNIORES PROV. GIR. C GARA DEL 20-11-2010 TRA ARIETE / CANOTTIERI BALDESIO C.U.n. 19 della delegazione di CREMONA datato 25-11-2010"
