COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 DEL 23/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ POL. LOMBARDIA UNO CAMP. ALLIEVI REG. A GIR. A GARA DEL 28-11-2010 TRA BRESSO CALCIO / POL. LOMBARDIA UNO C.U.n. 23 del C.R.L datato 2-12-2010

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 DEL 23/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA' POL. LOMBARDIA UNO CAMP. ALLIEVI REG. A GIR. A GARA DEL 28-11-2010 TRA BRESSO CALCIO / POL. LOMBARDIA UNO C.U.n. 23 del C.R.L datato 2-12-2010 La società POL. LOMBARDIA UNO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato l'allenatore BONETTI Mayco sino al 14-4-2011 lamentando che : l'allenatore non ha strattonato l'arbitro limitandosi a protestare. Pertanto chiede una riduzione della squalifica. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva : sentito l'arbitro a chiarimenti, ha confermato di essere stato strattonato per la maglia dal BONETTI, nonché gli insulti e le minacce proferite. Pertanto, la squalifica merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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