COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 DEL 24/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD Levate Camp. Giovanissimi Provinciali Girone G Gara del 30.01.2011 tra Levate / Bonate C.U. n. 28 della delegazione di Bergamo datato 3-02-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 DEL 24/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD Levate Camp. Giovanissimi Provinciali Girone G Gara del 30.01.2011 tra Levate / Bonate C.U. n. 28 della delegazione di Bergamo datato 3-02-2011 La società Levate ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 ad entrambe le società in quanto le stesse non sarebbero state disponibili a prendere parte alla gara quando l'arbitro inviato dal servizio “Pronto A.I.A.”, tempestivamente attivato dal Levante, è giunto al campo. Risulta dal rapporto arbitrale che l'arbitro è giunto all'impianto sportivo alle ore 11,30 per una gara che era stata programmata per le ore 10,00. Il ritardo dell'arbitro è stato dunque di oltre 1 ora e 30' per giungere all'impianto e ancora maggiore, considerati i tempi per effettuare l'appello, sarebbe stato il ritardo per l'effettivo inizio della gara. In tali condizioni, considerata l'eccezionalità del ritardo e la categoria di giovanissimi, deve ritenersi legittima la decisione concordata tra entrambe le società di consentire, poco prima dell'arrivo dell'arbitro, ai propri atleti di cambiarsi e lasciare l'impianto sportivo. In accoglimento del reclamo proposto la gara deve dunque essere ripetuta. Tanto premesso e ritenuto ACCOGLIE il reclamo proposto e dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata; manda al Comitato di competenza l'organizzazione della gara.
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