COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 DEL 03/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.C. Bruzzano Camp. Juniores Prov. Gir. A gara del 5-02-2011 tra Bollatese / Bruzzano C.U.n. 28 della delegazione di Milano datato 10.02.2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 DEL 03/03/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società A.C. Bruzzano Camp. Juniores Prov. Gir. A
gara del 5-02-2011 tra Bollatese / Bruzzano
C.U.n. 28 della delegazione di Milano datato 10.02.2011
La società Bruzzano ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che squalificato i calciatori Tedeschi Andrea per 2 Gare e Zonca Marco Angelo sino al 10.04.2011, lamentando che il calciatore Zonca sarebbe estraneo alle contestazioni che gli sono state mosse. Nessuna argomentazione, invece, è addotta a difesa della squalifica irrogata al calciatore Tedeschi. Si chiede, comunque, la riduzione delle sanzioni.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: preliminarmente si evidenzia che ai sensi dell'art. 45 terzo comma, lettera a) le squalifiche fino a due gare per i calciatori, non sono impugnabili in alcuna sede ne consegue l'inammissibilità del reclamo limitatamente alla posizione inerente il calciatore Tedeschi.
Per ciò che concerne, invece, il reclamo avverso la squalifica irrogata al calciatore Zonca, esaminato il referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, si evince che il Zonca al 22' del 2° T. ha tirato della terra in faccia al direttore di gara, seppure in un momento di stizza.
Appare, pertanto, del tutto congrua e meritevole di conferma la squalifica disposta in prime cure.
Tanto premesso e ritenuto, questa Commissione dichiara
INAMMISSIBILE il ricorso relativo al calciatore Tedeschi Andrea e RIGETTA per il resto l'impugnata delibera, si dispone inoltre l'addebito della relativa tassa.
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