COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 10/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società F.C.D. Andice Pioltellese Camp. Allievi prov. girone I gara del 20.02.2011 tra Macallesi / Andice Pioltellese C.U. n. 30 della delegazione di Milano datato 24.02.2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 10/03/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società F.C.D. Andice Pioltellese Camp. Allievi prov. girone I
gara del 20.02.2011 tra Macallesi / Andice Pioltellese
C.U. n. 30 della delegazione di Milano datato 24.02.2011
La società Andice Pioltellese ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito il dirigente Trovò Piero Liborio a tutto il 30.4.2011 chiedendo una riduzione della sanzione comminata al proprio tesserato.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letto il rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge chiaramente che il dirigente accompagnatore della F.C.D. Andice Pioltellese sig. Trovò Piero Liborio, a fine partita, si avvicinava al direttore di gara con fare minaccioso per chiedere spiegazioni sul suo operato. Non ottenendo alcun riscontro proferiva frasi irriguardose. Il comportamento tenuto dal Trovò Piero Liborio, seppur deprecabile, alla luce degli abituali criteri di valutazione della presente Commissione può essere sanzionata con minor rigore.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
l'inibizione del dirigente Trovò Piero Liborio a tutto il 14.4.2011.
Si dispone l'accredito della relativa tassa a favore del reclamante, se versata.
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