COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 10/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Borgosatollo Camp. Giovanissimi prov. girone E gara del 5.02.2011 tra Borgosatollo / Dellese C.U. n. 28 della delegazione di Brescia datato 18.02.2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 10/03/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società Borgosatollo Camp. Giovanissimi prov. girone E
gara del 5.02.2011 tra Borgosatollo / Dellese
C.U. n. 28 della delegazione di Brescia datato 18.02.2011
La società Borgosatollo ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Toni Ododo sino al 30.6.2012 lamentando che : la squalifica è eccessiva, sempre ammettendo la gravità del comportamento violento tenuto nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : preso atto del reclamo proposto e delle scuse presentate dal calciatore, si ritiene opportuno ridurre la squalifica in quanto ritenuta eccessiva in relazione agli abituali criteri di valutazione adottati da questa Commissione.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore Toni Ododo a tutto il 31.12.2011.
Si dispone l'accredito della relativa tassa a favore del reclamante, se versata.
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