COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 10/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Sant’Alessio Camp. Allievi regionali B eccellenza girone D gara del 12.02.2011 tra Sant’Alessio / Masseroni Marchese C.U. n. 32 del CRL datato 17.02.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 10/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Sant'Alessio Camp. Allievi regionali B eccellenza girone D gara del 12.02.2011 tra Sant'Alessio / Masseroni Marchese C.U. n. 32 del CRL datato 17.02.2011 La società Sant'Alessio ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito il dirigente Panigati Ezio sino al 29.04.2011 lamentando che : il Panigati non ha assolutamente proferito le frasi di minaccia attribuitegli dall'arbitro. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo non può essere accolto in quanto non trova alcun fondamento nel rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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