COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 13/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Calcio San Giorgio Camp. Allievi Prov. Gir. D Gara del 13-02-2011 tra Calcio San Giorgio / Canegrate C.U. n. 30 della delegazione di Legnano datato 17-02-2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 13/03/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società Calcio San Giorgio Camp. Allievi Prov. Gir. D
Gara del 13-02-2011 tra Calcio San Giorgio / Canegrate
C.U. n. 30 della delegazione di Legnano datato 17-02-2011
La società Calcio San Giorgio ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito Danilo Perfetti sino al 16.5.2011 ed Angelo Mocchetti sino al 16.4.2011, chiedendo una congrua riduzione delle sanzioni comminate.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letto il referto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova ai sensi del CGS rileva quanto segue: al termine della gara l'arbitro veniva avvicinato da due dirigenti del Calcio San Giorgio e precisamente i sig.ri Perfetti e Mocchetti che lo offendevano gravemente.
Il comportamento tenuto dai dirigenti summenzionati, seppur deprecabile e censurabile non è stato connotato da alcuna violenza, ma solo dalla volontà di protestare in relazione all'operato dell'arbitrale.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
l'inibizione del dirigente Danilo Perfetti sino al 16.4.2011 e conferma per il resto le decisioni impugnate.
Si dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante se versata.
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