COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 13/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Omodei Sandro in proprio Camp. Juniores. Reg. Gir. E Gara del 26-02-2011 tra Bovezzo / Lodrino C.U. n. 34 del CRL datato 3-03-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 13/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Omodei Sandro in proprio Camp. Juniores. Reg. Gir. E Gara del 26-02-2011 tra Bovezzo / Lodrino C.U. n. 34 del CRL datato 3-03-2011 Il sig. Omodei Sandro ha proposto reclamo in proprio avverso la decisione del G.S. che lo ha squalificato sino all'1.9.2011, senza allegare la prova dell'avvenuto versamento della tassa, ai sensi dell'Art. 46 comma 5 del CGS. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rilevato che ai sensi dell'Art. 46 comma 5 del CGS i reclami devono essere corredati dell'attestazione del versamento della relativa tassa sotto pena di inammissibilità, dichiara INAMMISSIBILE il reclamo proposto.
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