• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 31/03/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento della Procura Federale a carico del Signor Rano Roberto Sebastian, per rispondere: della violazione di cui agli artt.1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., in relazione all’art. 40 comma 11 bis, delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società straniera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 20010/2011 per la società A.C. Ispra senza averne titolo.
Alla udienza avanti a questa Commissione, oltre al rappresentante della Procura Federale, non è presente il deferito.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 31/03/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento della Procura Federale a carico del Signor Rano Roberto Sebastian, per rispondere: della violazione di cui agli artt.1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., in relazione all'art. 40 comma 11 bis, delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società straniera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 20010/2011 per la società A.C. Ispra senza averne titolo.
Alla udienza avanti a questa Commissione, oltre al rappresentante della Procura Federale, non è presente il deferito.
Dopo la relazione del Presidente della Commissione Disciplinare è stata data la parola al rappresentante della Procura Federale che ha così concluso:
affermarsi la responsabilità del deferito con condanna alla sanzione di un mese di squalifica, tenuto conto dell'ammissione di responsabilità da parte del calciatore Rano Roberto Sebastian e della circostanza che il tesseramento non si è mai perfezionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il comportamento addebitato al deferito oltre che essere provato documentalmente è stato ammesso dallo stesso. Nella commisurazione della sanzione deve essere tenuto in conto il comportamento del deferito che ha lealmente ammesso quanto contestatogli.
Appare, quindi, accoglibile la richiesta della Procura Federale.
Ciò premesso,
la Commissione Disciplinate Territoriale
ritenuto responsabile il signor Rano Roberto Sebastian della violazione ascrittagli,
commina
la sanzione della squalifica per la durata di mesi uno.
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Comunicato Ufficiale N° 39 del 31/03/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento della Procura Federale a carico del Signor Rano Roberto Sebastian, per rispondere: della violazione di cui agli artt.1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., in relazione all’art. 40 comma 11 bis, delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società straniera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 20010/2011 per la società A.C. Ispra senza averne titolo.
Alla udienza avanti a questa Commissione, oltre al rappresentante della Procura Federale, non è presente il deferito."