COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 07/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Sondrio Calcio Camp. Calcio a 5 Coppa Lombardia Serie C Gara del 14.03.2011 tra Sondrio Calcio / Seconda Gioventù C.U. n. 38 del C.R.L. Datato 24.03.2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 07/04/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società Sondrio Calcio Camp. Calcio a 5 Coppa Lombardia Serie C
Gara del 14.03.2011 tra Sondrio Calcio / Seconda Gioventù
C.U. n. 38 del C.R.L. Datato 24.03.2011
La società Sondrio Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato alla predetta società la sanzione dell'ammenda di Euro 100,00 e l'inibizione sino al 22.4.2011 al dirigente Mostacchi Oriano, lamentando che le sanzioni sono totalmente ingiuste.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva : il reclamo proposto avverso l'inibizione del dirigente Mostacchi è inammissibile in quanto ai sensi dell'Art. 45, comma III, lett. b) del C.G.S. non sono impugnabili le inibizioni inferiori ad un mese quale quella comminata al Mostacchi.
L'ammenda di Euro 100,00 comminata alla società reclamante merita di essere confermata, considerato che dal rapporto arbitrale emerge chiaramente che una persona non autorizzata era presente in panchina e che la stessa ha insultato l'arbitro tanto da essere allontanata dal direttore di gara.
Tanto premesso e ritenuto dichiara
INAMMISSIBILE
il reclamo proposto avverso l'inibizione comminata al dirigente, Mostacchi Oriano e
RIGETTA
per il resto il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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