COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 07/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD Osal Novate Camp. Under 21 riserve gir. A Gara del 19.03.2011 tra Robur / Osal Novate C.U. n. 34 della delegazione di Milano datato 24.03.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 07/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD Osal Novate Camp. Under 21 riserve gir. A Gara del 19.03.2011 tra Robur / Osal Novate C.U. n. 34 della delegazione di Milano datato 24.03.2011 La società ASD Osal Novate ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Fantini Carlo Enrico per 3 gare lamentando che la sanzione appare eccessiva rispetto all'effettivo comportamento tenuto dal calciatore. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : si disputa circa l'elemento della violenza nel gesto compiuto dal calciatore, che non viene contestato. Sentito l'arbitro a chiarimenti, questi conferma la mancanza della violenza nel gesto compiuto dal Fantini nei confronti dell'avversario. Tenuto conto di quanto precede si ritiene di accogliere l'istanza formulata in via subordinata dalla reclamante, valutata la condotta tenuta dal calciatore come gravemente antisportiva, priva, però, di violenza. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore a 2 giornate. Si dispone l'accredito della relativa tassa a favore del reclamante, se versata.
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