COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 07/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD La Biglia Camp. Giovanissimi Prov. gir. N Gara del 13.03.2011 tra La Biglia / Bareggio C.U. n. 33 della delegazione di Milano datato 18.03.2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 07/04/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società ASD La Biglia Camp. Giovanissimi Prov. gir. N
Gara del 13.03.2011 tra La Biglia / Bareggio
C.U. n. 33 della delegazione di Milano datato 18.03.2011
La società ASD La Biglia ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato l'allenatore sig. Rizzi Roberto sino al 15.05.2011 lamentando che i fatti, come descritti, si sarebbero svolti diversamente.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : il referto arbitrale costituisce fonte privilegiata di prova. Si ha ragione di ritenere che il comportamento dell'allenatore della ASD La Biglia si sia rivelato gravemente offensivo nei confronti del direttore di gara. La misura della sanzione adottata appare conforme ai criteri normalmente in uso presso questa Commissione per analoghe fattispecie.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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