COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 07/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale reclamo società A.C. Biassono Camp. Junores. Reg. gir. C Gara del 19.03.2011 tra Sondrio Calcio / A.C. Biassono C.U. n. 38 del C.R.L. Datato 24.03.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 07/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale reclamo società A.C. Biassono Camp. Junores. Reg. gir. C Gara del 19.03.2011 tra Sondrio Calcio / A.C. Biassono C.U. n. 38 del C.R.L. Datato 24.03.2011 La società A.C. Biassono ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la squalifica sino al 19.10.2011 al calciatore Ferrari Luca, lamentando che la sanzione comminata al calciatore è eccessiva. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva : dal rapporto arbitrale emerge che il Ferrari, in reazione ad un fallo, ha colpito un avversario con un pugno alla nuca e due calci mentre si trovava a terra, prima di essere bloccato dai compagni sputava addosso ad un avversario, proferendo frasi offensive. Tale comportamento merita di essere sanzionato con la squalifica comminata dal G.S. la quale si ritiene congrua anche in relazione agli abituali criteri di valutazione adottati da questa Commissione. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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