COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 21/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società C.S. Frassati Ranica Camp. 2° Categoria Gir. B gara del 20.03.2011 tra Falco / Frassati Ranica C.U. n. 35 della delegazione di Bergamo datato 24.03.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 21/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società C.S. Frassati Ranica Camp. 2° Categoria Gir. B gara del 20.03.2011 tra Falco / Frassati Ranica C.U. n. 35 della delegazione di Bergamo datato 24.03.2011 La società Frassati Ranica ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Zare Sidi Mohamed per 4 Gare lamentando che il comportamento tenuto dal predetto calciatore andrebbe valutato con minor rigore, essendo stato indotto da insulti razzisti rivolti da un avversario. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva fermo restando che nel referto arbitrale non vi è alcun riscontro in ordine al fatto che il sig. Zare Sidi sarebbe stato insultato, l'eventuale provocazione subita non giustificherebbe, neppure parzialmente, il comportamento dello stesso, che ha spinto e colpito con una testata l'avversario. La Commissione Disciplinare rileva altresì che la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua e proporzionata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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