COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 21/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Polisportiva Sordio Camp. Juniores Prov. Gir. A gara del 26.03.2011 tra Acop Zelo / Polisportiva Sordio C.U. n. 33 della delegazione di Lodi datato 31.03.2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 21/04/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Polisportiva Sordio Camp. Juniores Prov. Gir. A
gara del 26.03.2011 tra Acop Zelo / Polisportiva Sordio
C.U. n. 33 della delegazione di Lodi datato 31.03.2011
La società Polisportiva Sordio ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Zenone Garofalo Christian per 2 gare, lamentando che il direttore di gara è incorso in uno scambio di persona poichè il Zenone non era presente in distinta e neanche in tribuna.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva: il reclamo proposto avverso le due giornate di squalifica del calciatore Zenone è inammissibile in quanto ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. A del C.G.S. non sono impugnabili in alcuna sede le squalifiche fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
Inammissibile il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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