COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.S.D. New Team C/5 Camp. Calcio A 5 serie C 1 Gir. A gara del 8.04.2011 tra Ispra / A.S.D. New Team C/5 C.U. n. 41 e 41 bis del C.R.L. datati rispettivamente il 14- 15.04.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.S.D. New Team C/5 Camp. Calcio A 5 serie C 1 Gir. A gara del 8.04.2011 tra Ispra / A.S.D. New Team C/5 C.U. n. 41 e 41 bis del C.R.L. datati rispettivamente il 14- 15.04.2011 La società A.S.D. New Team C/5 ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. con la quale era stato inibito il dirigente, sig. Guglia Massimo, sino al 13.04.2016, squalificato il calciatore, Masin Marco per 5 gare ed ha applicato l'ammenda di Euro 250,00 a carico della società per comportamento violento di propri tesserati, lamentando che le sanzioni sarebbero eccessive in relazione ai fatti realmente verificatisi. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letti gli atti rileva : il reclamo è infondato e deve essere rigettato. Non è contestato dalla reclamante l'episodio violento compiuto dal sig. Guglia Massimo, Presidente della società reclamante. Tale episodio è consistito, come descritto chiaramente nel rapporto arbitrale, in un pugno alla nuca che ha fatto cadere a terra l'arbitro, provocandogli come riscontrato dal Pronto Soccorso un trauma cranico e un trauma contusivo rachide cervicale, con prognosi di dieci giorni. Dopo aver colpito l'arbitro, il Guglia, nonostante fosse trattenuto da altri dirigenti della propria squadra, continuava a “scalciare”, cercando di colpire l'arbitro alle gambe. Il Guglia, non contento, tentava nuovamente di entrare nello spogliatoio dell'arbitro, prendendo a calci la porta dello stesso spogliatoio. Infine, aggrediva anche l'organo tecnico, Carrieri, sferrandogli un calcio, come ammesso dalla stessa reclamante. La gravità dei suddetti comportamenti, tenuti per di più dal Presidente della A.S.D. New Team C/5, giustifica la sanzione comminata al Guglia dal G.S. che pertanto merita di essere confermata. Appare altresì congrua la squalifica inflitta al calciatore, Masin Marco, in relazione al tentativo di aggressione non riuscita nei confronti dell'arbitro per il pronto intervento del collega dell'arbitro e agli insulti pronunciati sempre nei confronti dell'arbitro, nonché l'ammenda comminata alla reclamante in ordine al comportamento tenuto dai propri tesserati. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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