COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società C.S. Casargo Camp. 3° Categoria Gir. A gara del 10.04.2011 tra C.S. Casargo / A.S.D. Galbiate 1974 C.U. n. 42 della delegazione di Lecco datato 14.04.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società C.S. Casargo Camp. 3° Categoria Gir. A gara del 10.04.2011 tra C.S. Casargo / A.S.D. Galbiate 1974 C.U. n. 42 della delegazione di Lecco datato 14.04.2011 La Società C.S. Casargo ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha inflitto al proprio dirigente Cresseri Rinaldo l'inibizione fino al 31.12.2013. La Società C.S. Casargo lamenta che i comportamenti attribuiti dal Giudice Sportivo nel suo provvedimento al dirigente Cresseri Rinaldo non corrispondono a quanto in effetti accaduto e chiede quantomeno una riduzione della durata della sanzione disciplinare inflitta. La Commissione Disciplinare preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all'art. 42 n. 5 del C.G.S., sentita la reclamante, rileva: il Giudice Sportivo nel suo provvedimento ha descritto le condotte poste in essere dal dirigente Cresseri Rinaldo non a seguito di sua interpretazione, ma riportando fedelmente quanto contenuto nel referto arbitrale. Il direttore di gara riferisce nel suo rapporto in modo assolutamente chiaro e preciso la successione dei comportamenti tenuti dal Sig. Cresseri Rinaldo nei suoi confronti: gli stessi sono costituiti da un atto di violenza e da ripetute minacce ed ingiurie, oltre che da inosservanza di disposizioni arbitrali. Pertanto, secondo gli abituali criteri adottati da questa Commissione, la sanzione inflitta dal G.S. appare del tutto adeguata alla gravità dei comportamenti posti in essere dal dirigente. Tanto premesso e ritenuto, la Commissione Disciplinare Territoriale RIGETTA il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
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