COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.C.D. Brasilia Camp. Calcio a 5 serie C2 Gir. B gara del 29.04.2011 tra Sondrio Calcio / Brasilia C.U. n. 44 del CRL datato 5.05.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.C.D. Brasilia Camp. Calcio a 5 serie C2 Gir. B gara del 29.04.2011 tra Sondrio Calcio / Brasilia C.U. n. 44 del CRL datato 5.05.2011 La società Brasilia ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore De Mendoca Pedro fino al 6.03.2012, lamentando che lo stesso, pur avendo avuto un atteggiamento offensivo nei confronti dell'arbitro n°1, non ha lanciato alcuno sputo all'indirizzo dell'arbitro né lo ha strattonato. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo merita parziale accoglimento. Il referto arbitrale, che è fonte privilegiata di prova, descrive in modo certo e dettagliato la condotta del calciatore Pedro De Mendoca il quale ha sputato sul petto e poi sulla schiena del direttore di gara, lo ha strattonato e lo ha insultato a fine gara. Può dunque solo applicarsi una riduzione della sanzione inflitta in applicazione degli usuali criteri adottati da questa Commissione. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE la squalifica del calciatore De Mendoca Pedro fino al 31.01.2012, dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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