COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 132 del 09 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 139. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO TUORO ADISS – GARA TUORO ADISS / FIVE SOCCER ORTESE DEL 30.04.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 132 del 09 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 139. DELIBERA C.D.T. - RECLAMO TUORO ADISS - GARA TUORO ADISS / FIVE SOCCER ORTESE DEL 30.04.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE D La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Tuoro Adiss, ne rileva l'inammissibilità. Invero, la società reclamante ha spedito il reclamo medesimo, a mezzo raccomandata postale, in data 20.05.2011, non rispettando, quindi, il termine prescritto dall'art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva (sette giorni, successivi dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, con il quale é stata resa nota la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che la reclamante ha inteso impugnare). Nella fattispecie, la pubblicazione del menzionato Comunicato Ufficiale é stata formalizzata in data 12.05.2011, per cui il termine ultimo per la spedizione del reclamo era fissato al 19.05.2011. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Tuoro Adiss.
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