COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 12/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.P.D. NUOVA LIBERTAS AVVERSO SANZIONI MERITO GARA NUOVA LIBERTAS/REAL MONTECO’ DEL 18.12.2010 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “I” – (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 38 del 28.12.2010).
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 107 del 12/01/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.P.D. NUOVA LIBERTAS AVVERSO SANZIONI MERITO GARA NUOVA LIBERTAS/REAL MONTECO’ DEL 18.12.2010 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “I” -
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 38 del 28.12.2010).
Il reclamo risulta privo di sottoscrizione, impedendone così di accertare la provenienza e la legittimazione e, quindi, di affermare la validità rituale e sostanziale dell’atto: la sottoscrizione è infatti uno degli elementi essenziali dell’atto-reclamo e la sua mancanza lo rende giuridicamente inesistente.
La Commissione,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il gravame come sopra proposto dall’A.P.D. Nuova Libertas per difetto di sottoscrizione. Nulla per la tassa reclamo.
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