COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 12/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. UNIONE PIAZZA IMMACOLATA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2012 INFLITTA AL CALCIATORE OLIVIERI ALBERTO SEGUITO GARA UNIONE PIAZZA IMMACOLATA/VENAROTTA DEL 20.11.2010 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “I” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 82 del 10.12.2010).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 12/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. UNIONE PIAZZA IMMACOLATA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2012 INFLITTA AL CALCIATORE OLIVIERI ALBERTO SEGUITO GARA UNIONE PIAZZA IMMACOLATA/VENAROTTA DEL 20.11.2010 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “I” - (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 82 del 10.12.2010). Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, a seguito di comunicazione di cui al 2° comma dell’art. 3 del Cgs da parte dell’A.S. Unione Piazza Immacolata, applicava al calciatore Olivieri Alberto, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2012 per aver a fine gara sferrato un violento calcio all’arbitro colpendolo all’altezza del ginocchio senza causare ulteriori conseguenze. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Unione Piazza Immacolata, chiedendo l’annullamento ovvero una riduzione della sanzione applicata al proprio tesserato. A dire della reclamante, nel clima di particolare tensione venutosi a creare a fine gara, il calciatore Olivieri si trovava vicino all’arbitro per chiedergli spiegazioni e, in un momento di particolare confusione e concitazione, veniva accidentalmente a contatto con lo stesso: contatto di modesta entità e senza conseguenza alcuna. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere ricevuto, nell’occasione, un calcio nella parte posteriore del ginocchio. Il gesto, posto in essere da soggetto non identificato, fu intenzionale e gli procurò momentaneo dolore. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. In punto di fatto, stante l’attendibile individuazione dello stesso ex art. 3, comma 2, del Cgs, non residuano dubbi sulla responsabilità del calciatore Olivieri in ordine al fatto ascrittogli. Contrariamente a quanto asserito dalla Società, non residuano dubbi neppure circa la volontarietà del gesto. Erroneamente la reclamante ritiene che il clima di particolare tensione in campo possa giustificare ovvero attenuare la responsabilità del proprio tesserato per il gesto da questi posto in essere nei confronti dell’arbitro Colpire il direttore di gara costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo. Le comprovate circostanze del fatto inducono tuttavia a ridimensionare la gravità dell’episodio contestato, derivandone una valutazione di minor rigore e consentendo una riduzione della sanzione inflitta, tenuto conto dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S. Unione Piazza Immacolata e, per l’effetto, riduce al 30 ottobre 2011 la sanzione della squalifica del calciatore Olivieri Alberto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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