COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 12/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CHIESANUOVA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 16 FEBBRAIO 2011 APPLICATA AL DIRIGENTE SACCHI SILVANO SEGUITO GARA CHIESANUOVA CALCIO/SIROLO NUMANA DEL 12.12.2010 – CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE, GIRONE “B” – (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 88 del 15.12.2010).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 12/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CHIESANUOVA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 16 FEBBRAIO 2011 APPLICATA AL DIRIGENTE SACCHI SILVANO SEGUITO GARA CHIESANUOVA CALCIO/SIROLO NUMANA DEL 12.12.2010 – CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE, GIRONE “B” – (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 88 del 15.12.2010). Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al dirigente Sacchi Silvano, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione dell’inibizione fino al 16 febbraio 2011 per aver spintonato ed offeso a fine gara l’allenatore della squadra avversaria. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Chiesanuova Calcio, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della sanzione inflitta al proprio dirigente in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti allo stesso ascrivibili. Ammetteva la reclamante che a fine gara vi fu un’animata discussione, con un brusco scambio di vedute, tra il Sacchi e l’allenatore del Sirolo Numana, ma i due non vennero mai alle mani e non vi fu alcuna offesa. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che, a fine gara, il dirigente Sacchi e l’allenatore della squadra avversaria si insultarono reciprocamente, dandosi anche delle spinte, ma senza alcun contenuto di violenza. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • uditi l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta, nella fattispecie in esame, la mancanza di carattere violento della condotta del Sacchi nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria, essendo la stessa più che altro da ascrivere ad un momento di particolare agitazione dei soggetti coinvolti in una situazione di accentuata concitazione, verbale e gestuale e quindi in considerazione della reale non eccessiva gravità dell’accaduto. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Chiesanuova Calcio e, per l’effetto, riduce al 20 gennaio 2011 la sanzione dell’inibizione del dirigente Sacchi Silvano. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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