COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 12/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MONTEMILONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PIERELLA GIORDANO SEGUITO GARA SAN MARCO PETRIOLO/MONTEMILONE DELL’11.12.2010 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “H” – (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 33 del 15.12.2010).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 12/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MONTEMILONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PIERELLA GIORDANO SEGUITO GARA SAN MARCO PETRIOLO/MONTEMILONE DELL’11.12.2010 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “H” - (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 33 del 15.12.2010). Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Pierella Giordano, asseritamente tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Montemilone Calcio chiedendo per il proprio tesserato una riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti allo stesso ascrivibili. A dire della reclamante, in occasione dell’espulsione del Pierella per fallo di gioco su un avversario, si creò un parapiglia tra i calciatori delle due squadre, con verosimile coinvolgimento dell’arbitro, involontariamente spintonato dal ridetto calciatore. Nel lasciare il terreno di gioco lo stesso pronunciò frasi poco ortodosse nei confronti degli avversari, ma senza addivenire a contatto fisico con nessuno. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il calciatore Pierella, espulso per fallo di gioco, alla notifica del provvedimento, proferì delle espressioni blasfeme e gli rivolse frasi offensive, spingendolo altresì con le mani al petto, tanto da farlo indietreggiare di circa tre passi. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni del direttore di gara, che, come è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità del calciatore Pierella; • ritenuto che il gesto dell’appoggiare le mani sul petto dell’arbitro deve essere ricompreso – costituendone aggravante e, comunque, integrando autonomo comportamento irriguardoso – nel contesto della condotta ingiuriosa ed irriguardosa mantenuta dal giocatore; • ritenuto, per quanto attiene all’entità complessiva della sanzione inflitta, che la condotta di cui sopra deve essere cumulata con quella per la quale il calciatore era stato espulso; • ritenuta la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo Collegio. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Montemilone Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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