COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 12/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.D. POLISPORTIVA JUNIOR MATELICA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 100,00 INFLITTALE SEGUITO GARA JUNIOR MATELICA/CINGOLANA CALCIO DEL 12.12.2010 – CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GIRONE “O” – (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 33 del 15.12.2010).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 12/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.D. POLISPORTIVA JUNIOR MATELICA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 100,00 INFLITTALE SEGUITO GARA JUNIOR MATELICA/CINGOLANA CALCIO DEL 12.12.2010 – CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GIRONE “O” - (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 33 del 15.12.2010). Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva alla reclamante la sanzione dell’ammenda di € 100,00 per lancio di una bomba carta a fine gara sulla recinzione del terreno di giuoco senza causare conseguenze. Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo l’A.D. Polisportiva Junior Matelica, lamentandone l’eccessività e chiedendone, pertanto, l’annullamento ovvero una congrua riduzione. A dire della reclamante, non si trattò di una bomba carta, ma di un semplice ed innocuo “petardo” utilizzato per divertimento in periodo di festività da qualche ragazzo presente sugli spalti. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che, al termine della gara, da una tribuna ancora in costruzione, fu lanciato un petardo che fece un gran botto. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che l’arbitro, nei chiarimenti forniti a questo Collegio, ha ridimensionato i fatti oggetto del presente procedimento; • ritenuto, pertanto, di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della Società. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.D. Polisportiva Junior Matelica e, per l’effetto, riduce l’ammenda ad € 30,00. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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