COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 19/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CAMERINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE FALCIONI MARCO SEGUITO GARA CAMERINO CALCIO/FIUMINATA DEL 23.12.2010 – CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 100 del 28.12.2010).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 19/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CAMERINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE FALCIONI MARCO SEGUITO GARA CAMERINO CALCIO/FIUMINATA DEL 23.12.2010 – CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” - (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 100 del 28.12.2010). Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Falcioni Marco, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Camerino Calcio, contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto l’arbitro sarebbe incorso in evidente equivoco, interpretando il gesto liberatorio di esultanza del calciatore come azione violenta nei suoi confronti. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Falcioni, a fine gara, gli andò davanti, manifestando nervosismo, proferendo frasi blasfeme e facendogli il gesto di dargli una testata, fermandosi tuttavia volutamente a circa trenta centimetri dal suo viso. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie evidenzia che la condotta del Falcioni, gravemente antisportiva ed in ogni caso irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara, debba essere inquadrata nella fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Cgs costituendone un esempio di particolare gravità ai fini della concreta determinazione della misura della squalifica da valutarsi in quattro giornate di gara; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Camerino Calcio e, per l’effetto, riduce a quattro giornate di gara la squalifica del calciatore Falcioni Marco. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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