COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 19/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. LATTANZI SAMUELE ED ARMELLINI GIOVANNI E DELLA N.G.S. (OGGI A.S.D.) TELUSIANO CALCIO.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 19/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. LATTANZI SAMUELE ED ARMELLINI GIOVANNI E DELLA N.G.S. (OGGI A.S.D.) TELUSIANO CALCIO. Con provvedimento del 6 ottobre 2010 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • i primi due della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per avere tenuto una condotta di ingiustificabile violenza nei confronti di alcuni avversari al termine della gara Telusiano – Settempeda del 27 marzo 2010, valevole per il Campionato Regionale di Seconda Categoria; • la N.G.S. (oggi A.S.D.)Telusiano Calcio a titolo di responsabilità oggettiva per gli addebiti ascritti ai propri tesserati all’epoca dei fatti. Con nota del 16 novembre 2010 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha notificato l’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per le ore 17,30 del giorno 14 dicembre 2010, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Su istanza dell’Organo Federale requirente, il procedimento veniva rinviato all’odierna riunione di trattazione, alla quale erano presenti: il rappresentante della Procura Federale e tutte le parti deferite. All’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, sulle quali ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale. A seguito di tali istanze, la Commissione ha adottato, dandone contestuale lettura, la seguente ORDINANZA “La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche, premesso • che, con atto del 6 ottobre 2010, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione: 1) Lattanzi Samuele; 2) Armellini Giovanni; 3) N.G.S. Telusiano Calcio, per rispondere: • i primi due della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per avere tenuto una condotta di ingiustificabile violenza nei confronti di alcuni avversari al termine della gara Telusiano – Settempeda del 27 marzo 2010, valevole per il Campionato Regionale di Seconda Categoria; • la N.G.S. Telusiano Calcio a titolo di responsabilità oggettiva per gli addebiti ascritti ai propri tesserati all’epoca dei fatti; • che, all’inizio del dibattimento, tutti i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 Cgs; • che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visti - l’art. 23, comma 1, del Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; - l’art. 23, comma 2, del Cgs, secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato - che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; - che, in particolare, le sanzioni sono state così determinate: - Lattanzi Samuele: sanzione base tre giornate di squalifica, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a due; - Armellini Giovanni: sanzione base cinque giornate di squalifica, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a quattro; - N.G.S. Telusiano Calcio: sanzione base € 2.000,00 di ammenda, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, ad € 1.400,00 (millequattrocento/00); dispone l’applicazione delle seguente sanzioni: - Lattanzi Samuele: squalifica per due giornate di gara; - Armellini Giovanni: squalifica per quattro giornate di gara; - N.G.S.(oggi A.S.D.) Telusiano Calcio: ammenda di € 1.400,00 (millequattrocento/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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