COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 19/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. T.S. VERNICIATURA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTING MONTELABBATE/T.S. VERNICIATURA DEL 22.12.2010 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “B“ – (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro – Com. Uff. n. 50 del 28.12.2010).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 19/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. T.S. VERNICIATURA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTING MONTELABBATE/T.S. VERNICIATURA DEL 22.12.2010 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “B“ - (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro - Com. Uff. n. 50 del 28.12.2010). L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro, al 30° minuto del secondo tempo, per mancanza del numero minimo di calciatori partecipanti al gioco della squadra ospitata. Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro, quindi, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe infliggeva alla medesima Società la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. Lo stesso Giudicante applicava altresì le seguenti sanzioni: - squalifica per due gare effettive ai calciatori: Bartolucci Michele, Mulazzani Andrea, Pietrucci Michel e Sanchi Fabio; - squalifica per cinque gare effettive al calciatore Mazzanti Riccardo perchè proferiva frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dell’arbitro e lo spintonava due volte con entrambe le mani. Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. T.S. Verniciatura, contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento di tutte le sanzioni impugnate. A dire della reclamante: - in occasione dell’espulsione di un proprio calciatore e poi del Mazzanti, i componenti della panchina, anche perché molto vicini, fecero ingresso sul terreno di gioco per protestare nei confronti dell’arbitro, senza tuttavia minacciarlo; - ai calciatori Bartolucci Michele, Mulazzani Andrea, Pietrucci Michele e Sanchi Fabio, che l’arbitro asserisce di avere espulso, in realtà non fu mai esibito il relativo cartellino rosso; - la gara fu poi sospesa definitivamente al 42° minuto del secondo tempo a seguito di un semplice diverbio tra due calciatori avversari, senza null’altro e certamente non vi fu una rissa né l’arbitro subì minaccia alcuna; - i molti errori dell’arbitro sull’annotazione delle sostituzioni, delle ammonizioni e sul cronometraggio della gara, starebbero ad evidenziare la fondatezza delle proprie argomentazioni. In via istruttoria, la Società chiedeva di poter provare la propria ricostruzione dei fatti mediante prove testimoniali, indicando all’uopo i componenti di entrambe le società e tutti i presenti. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che al 27° minuto del secondo tempo della gara in esame, dopo l’espulsione di un calciatore della squadra ospite, fu circondato da tutti i componenti della panchina della medesima società, i quali protestavano nei suoi confronti insultandolo. Fra questi vi era anche il Mazzanti Riccardo, il quale, appoggiandogli le mani sul petto, lo spinse facendolo indietreggiare di uno o due passi. Dopo avere espulso anche il Mazzanti, le proteste e gli insulti aumentarono da parte degli altri giocatori della squadra ospite. Dovendo provvedere alla loro espulsione in numero di quattro, per un totale, sommato all’altro, di cinque, decretava la fine anticipata della gara senza peraltro mostrare il relativo cartellino rosso ritenuto il pericolo per la sua incolumità creatosi. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame nella parte inerente le squalifiche per due gare ciascuno applicate ai calciatori Bartolucci Michele, Mulazzani Andrea, Pietrucci Michel e Sanchi Fabio in quanto inferiori al minimo e, quindi, non impugnabili ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, 3° comma, lett. a) del Cgs; • ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante; • rilevato che a norma del 2° comma dell’art. 73 delle NOIF una gara non può essere ... proseguita nel caso in cui una squadra si trovi, per qualsiasi motivo, ad avere meno di sette calciatori partecipanti al giuoco; • ritenuta la correttezza, nel caso di specie, della decisione del direttore di gara di non far proseguire l’incontro, essendosi verificate le condizioni richieste dalla norma regolamentare sopra richiamata per la sua sospensione, dovendosi altresì condividere la decisione dell’arbitro di omettere l’esibizione del cartellino rosso ai quattro calciatori da espellere, determinata proprio dalla situazione di pericolo per la sua incolumità che si era creata nelle circostanze dettagliatamente descritte negli atti sopra richiamati; • ritenuta provata la responsabilità del calciatore Mazzanti Riccardo in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della squalifica, della quale pertanto deve essere data conferma. P.Q.M. sul gravame come sopra proposto dall’A.S.D. T.S. Verniciatura, così decide: - lo dichiara inammissibile nella parte inerente le squalifiche per due gare ciascuno applicate ai calciatori Bartolucci Michele, Mulazzani Andrea, Pietrucci Michel e Sanchi Fabio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, 3° comma, lett. a) del Cgs; - lo respinge nel resto. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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