COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 19/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE CARTONI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2012 SEGUITO GARA BELVEDERE/FORTITUDO DEL 4.12.2010 – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIRONE “B” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 82 del 10.12.2010).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 19/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE CARTONI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2012 SEGUITO GARA BELVEDERE/FORTITUDO DEL 4.12.2010 – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIRONE “B” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 82 del 10.12.2010). Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Cartoni Andrea, asseritamente tesserato per la Fortitudo A.S.D., la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2012 per il comportamento da questi tenuto, nel corso dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore Cartoni Andrea, contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo, anche avanti questa Commissione, una congrua riduzione della sanzione applicatagli in prime cure. A dire del reclamante, nell’occasione, nell’intento di evitare l’espulsione di un suo compagno di squadra, si portò vicino all’arbitro con il quale effettivamente vi fu un contatto di spalla, ma senza strattonamenti o spintoni di sorta, tant’è che lo stesso non finì mai in terra. Solo le successive proteste dei compagni di squadra per la sua espulsione indussero il direttore di gara a sospendere definitivamente l’incontro. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Cartoni, protestando nei suoi confronti per l’espulsione di un suo compagno di squadra, lo prese per un braccio e, appoggiandogli le mani sul petto, gli diede una spinta, facendogli perdere leggermente l’equilibrio e senza causargli dolore alcuno. Espulso per questo, alla notifica del provvedimento, prima di uscire dal campo accompagnato dal suo capitano, gli si avvicinò di nuovo e gli diede un’altra spinta esattamente come la prima. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro ed il reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie evidenzia che la condotta del reclamante fu antisportiva e, reiteratamente, gravemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro, ma, nel contempo, priva di quei requisiti che caratterizzano e qualificano l’azione violenta; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto in proprio dal calciatore Cartoni Andrea e, per l’effetto, gli riduce la squalifica al 15 marzo 2011. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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