COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 19/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CATTOLICA C. FIDARDO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 300,00 SEGUITO GARA REAL CHIARAVALLE/CATTOLICA C. FIDARDO C5 DEL 21.12.2010 – COPPA MARCHE C5 SERIE “D”ANCONA – (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. nr. 40 del 28.12.2010).
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 113 del 19/01/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. CATTOLICA C. FIDARDO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 300,00 SEGUITO GARA REAL CHIARAVALLE/CATTOLICA C. FIDARDO C5 DEL 21.12.2010 – COPPA MARCHE C5 SERIE “D”ANCONA -
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. nr. 40 del 28.12.2010).
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’A.S.D. Cattolica C. Fidardo C5 la sanzione dell’ammenda di € 300,00 “per aver propri sostenitori insultato e minacciato l'arbitro per gran parte della durata della gara, nonché per aver alcuni di loro indirizzato sputi verso l’arbitro due dei quali lo colpivano alla schiena”.
Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Cattolica C. Fidardo C5, negando ogni addebito a carico dei propri sostenitori in ordine agli sputi e ritenendo gli insulti non così gravi da determinare una sanzione tanto pesante.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato di essere stato, ad un certo punto della gara, insultato e minacciato dai sostenitori della squadra ospitata, i quali, in un paio di occasioni, lo colpirono anche con degli sputi.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame non possa essere accolto.
In base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’arbitro, che, com’è noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano confermati nella loro obiettiva gravità.
Il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori. Tale responsabilità della Società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa.
Le modalità e quindi la gravità specifica della condotta posta in essere dai sostenitori dell’A.S.D. Cattolica C. Fidardo C5 nei confronti del direttore di gara giustificano appieno la misura della pena inflitta dal primo Giudice alla Società, apparendo la stessa del tutto proporzionata alle infrazioni commesse.
P.Q.M.
la Commissione respinge il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Cattolica C. Fidardo C5 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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