COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 19/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. BORGO MASSANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA FANANO/BORGO MASSANO DEL 23.12.2010 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 103 del 4.1.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 19/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. BORGO MASSANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA FANANO/BORGO MASSANO DEL 23.12.2010 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” - (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 103 del 4.1.2011). Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, rilevato che la gara emarginata non si era potuta disputare per inagibilità del terreno di gioco, come da provvedimento del Comune di Gradara, disponeva il recupero dell’incontro de quo, dandone mandato al competente Comitato. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Borgo Massano chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara a carico del Fanano e, quindi, l’aggiudicazione della stessa a proprio favore. Infatti, secondo la reclamante, la responsabilità per la mancata disputa dell’incontro sarebbe interamente ascrivibile alla Società ospitante, la quale si rifiutava di scendere in campo in base all’ordinanza del locale Comune che ne vietava l’utilizzo, nonostante la valutazione dell’arbitro di praticabilità del terreno di gioco. LA COMMISSIONE - letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - ascoltata la reclamante; - udito in camera di consiglio il Giudice relatore; - considerato che la normativa Federale vigente impone alle società di disporre di un campo di gioco sul quale disputare le gare interne, ma che di fronte ad un atto di imperio - factum principis - di un Ente Pubblico non ne può essere addebitato alla società ospitante il mancato utilizzo; - ritenuto, nel caso di specie, che il mancato utilizzo del campo di gioco, dovuto al provvedimento di divieto di ogni attività sportiva sullo stesso per inagibilità per maltempo adottato dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici Demanio e Patrimonio del Comune di Gradara, non può essere addebitato alla Società ospitante; - ritenuta pertanto la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo Collegio. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Borgo Massano ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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