COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 19/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MONTEPRANDONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BERARDINI ALESSANDRO SEGUITO GARA MONTOTTONE CALCIO/MONTEPRANDONESE DELL’8.1.2011- (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 107 del 12.1.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 19/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MONTEPRANDONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BERARDINI ALESSANDRO SEGUITO GARA MONTOTTONE CALCIO/MONTEPRANDONESE DELL’8.1.2011- (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 107 del 12.1.2011). Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Berardini Alessandro, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive, perchè “espulso per fallo di gioco a fine gara teneva un atteggiamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro minacciandolo”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Monteprandonese, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua riduzione della sanzione inflittagli, asserendo che lo stesso, nell’occasione, si sarebbe rivolto ad un compagno di squadra e non all’arbitro. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il Berardini, dopo essere stato espulso per un fallo di gioco, lo minacciò reiteratamente. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • disattese le argomentazioni della reclamante, destituite di supporto probatorio; • ritenuta provata la responsabilità del calciatore Berardini in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della squalifica, della quale pertanto deve essere data conferma; • visto l’art. 19, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Monteprandonese ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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