COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 02/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. SARNANO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SARNANO/MONTECOSARO DEL 16.1.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “D” – (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 51 del 19.1.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 02/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. SARNANO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SARNANO/MONTECOSARO DEL 16.1.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “D” - (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo - Com. Uff. n. 51 del 19.1.2011). Il reclamo risulta privo di sottoscrizione, impedendone così di accertare la provenienza e la legittimazione e, quindi, di affermare la validità rituale e sostanziale dell’atto: la sottoscrizione è infatti uno degli elementi essenziali dell’atto-reclamo e la sua mancanza lo rende giuridicamente inesistente. La Commissione, P.Q.M. dichiara inammissibile il gravame come sopra proposto per difetto di sottoscrizione. Nulla per la tassa reclamo.
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