COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 11/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ORDINANZA RECLAMO A.S.D. VILLA 2001 AVVERSO DECISIONE MERITO GARA VILLA 2001/RIVIERA SAMB DELL’8.1.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “O” – (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. nr. 50 del 12.1.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 11/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ORDINANZA RECLAMO A.S.D. VILLA 2001 AVVERSO DECISIONE MERITO GARA VILLA 2001/RIVIERA SAMB DELL’8.1.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “O” – (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. nr. 50 del 12.1.2011) La Commissione, - visto il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Villa 2001; - ritenutane l’opportunità, sospende il presente giudizio e dispone ex art. 32, 9° comma, del Codice di giustizia sportiva, che la Procura Federale della F.I.G.C. proceda agli accertamenti e svolga ogni opportuna indagine per la completa ricostruzione degli episodi accaduti nella gara in epigrafe, nonché per le valutazioni e le iniziative di competenza.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it