COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 11/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. PETRITOLI 1960 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SIROLO NUMANA/PETRITOLI DEL 30.1.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 123 del 1.2.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 11/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. PETRITOLI 1960 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SIROLO NUMANA/PETRITOLI DEL 30.1.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” - (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 123 del 1.2.2011) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava le seguenti sanzioni: - alla Società l’ammenda di € 480,00 per il comportamento ascritto ai propri sostenitori, durante ed al termine dell’incontro; - ai calciatori Cappella Moreno e Pignotti Mario, entrambi asseritamene tesserati per la reclamante, la squalifica rispettivamente per quattro e sei gare effettive per il comportamento dagli stessi tenuto, il primo a fine gara, l’altro nel corso dell’incontro; - inibizione fino al 30 aprile 2011 al sig. Galosi Nazzario, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, per reiterato comportamento offensivo ed intimidatorio nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Petritoli 1960, chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, la diminuzione della pena pecuniaria ed una congrua riduzione delle altre sanzioni impugnate. Ammetteva la reclamante che, nell’occasione di una grave decisione tecnica del direttore di gara non condivisa, vi fu una generale protesta da parte dei propri tesserati, qualcuno anche oltre le righe, il tutto comunque senza minacce. Negava infine ogni addebito a carico dei propri sostenitori in ordine agli sputi. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che: - i circa cinquanta sostenitori del Petritoli presenti, dopo l’espulsione di un calciatore della loro squadra, insultarono la terna arbitrale ininterrottamente sino al termine dell’incontro; al rientro negli spogliatoi, a fine gara, alcuni di questi, avvicinatisi alla rete di recinzione, gli sputarono contro ma senza colpirlo; - il Pignotti, protestando, lo insultò e gli corse incontro levando il braccio con il pugno chiuso, rimanendo tuttavia sempre ad una distanza di tre o quattro metri, anche per l’intervento di alcuni suoi compagni di squadra; - il Cappella, al termine dell’incontro, protestando lo insultò, cercando pure di fermarlo; - il Galosi, allontanato nel corso dell’incontro per proteste e comportamento non regolamentare, alla notifica del provvedimento lo insultò, come pure a fine gara, cercando anche di trattenerlo. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che il comportamento del calciatore Cappella debba essere ricondotto alla previsione della lett. a) dell’art. 19, comma 4, del Cgs e, quindi, sanzionato nella misura ivi prevista nel minimo edittale; • ritenuto che alla condotta del Pignotti, ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara, debba applicarsi la circostanza aggravante di avere pronunciato le espressioni offensive levando il braccio con il pugno chiuso in un contesto nel quale soltanto il provvidenziale intervento dei compagni di squadra riuscì ad impedire che la minaccia si traducesse in qualcosa di concreto e che la stessa costituisce un esempio di particolare gravità ai fini della concreta determinazione della misura della squalifica, la quale non sembra possa in concreto valutarsi al di sotto di quattro giornate di gara; • ritenuto che le modalità della condotta ascritta al Galosi non consentono una riduzione della sanzione inflittagli, tenuto conto altresì del ruolo ricoperto nell’occasione dal dirigente; • ritenuta provata la responsabilità della Società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori, durante ed al termine dell’incontro, ed al riguardo ribadito che l’arbitro merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli, e che comunque nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti offensivi e violenti, quale lo sputare. P.Q.M. sul gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Petritoli 1960, così decide: - lo accoglie nella parte inerente le sanzioni inflitte ai calciatori Cappella Moreno e Pignotti Mario e, per l’effetto, riduce le loro squalifiche rispettivamente a due e quattro giornate di gara; - lo respinge nel resto. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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