COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 11/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO G.S. REAL MACERATA A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GAREFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BERNABEI VINCENZO SEGUITO GARA REAL MACERATA/AUDAX MACERATA DEL 22.1.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “G” – (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 44 del 26.1.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 11/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO G.S. REAL MACERATA A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GAREFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BERNABEI VINCENZO SEGUITO GARA REAL MACERATA/AUDAX MACERATA DEL 22.1.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “G” - (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 44 del 26.1.2011). Il Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Bernabei Vincenzo, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per cinque gare effettive, per il comportamento da questi tenuto, durante ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la G.S. Real Macerata A.S.D., contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo, pertanto, una congrua ed equa riduzione della sanzione impugnata, ritenuta comunque eccessiva alla luce della condotta effettivamente tenuta nell’occasione dal proprio calciatore, tenuto conto altresì del comportamento dell’arbitro. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato di avere espulso il Bernabei per comportamento offensivo nei suoi confronti. Alla notifica del provvedimento, lo stesso calciatore, avvicinatosi fino a circa un metro e mezzo, gli mostrava il pugno agitandolo e veniva trattenuto da alcuni suoi compagni di squadra. Al termine dell’incontro, lo attendeva davanti agli spogliatoi e lo insultava volgarmente, come pure al momento in cui l’arbitro lasciava definitivamente l’impianto sportivo. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • considerato che la sanzione inflitta è stata dal Giudice Sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a tre distinti comportamenti del calciatore Bernabei: 1) espulsione per condotta ingiuriosa; 2) reazione al conseguente provvedimento, rivolgendosi all’arbitro con espressioni minacciose; 3) offese al termine della gara ed oltre; • ritenuto, pertanto, che la gravità della complessiva condotta ascritta al calciatore Bernabei, contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione di cinque giornate di squalifica applicata dal Giudice Sportivo. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dal G.S. Real Macerata A.S.D. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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