COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 11/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELL’A.S.D. AMANDOLA.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 11/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELL’A.S.D. AMANDOLA. Con provvedimento del 13 dicembre 2010 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione la Società indicata in epigrafe per rispondere: • della violazione dell’art. 14, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 4, comma 3, del Cgs per gli atti violenti ascritti ai propri sostenitori nelle immediate adiacenze del proprio impianto sportivo ed immediatamente dopo la gara della categoria “Juniores Provinciale”, Amandola/Grottese del 13 dicembre 2009. Con note dell’11 e 13 gennaio 2011 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 8 febbraio 2011, ore 17,30, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Nei termini di rito, l’A.S.D. Amandola presentava una memoria difensiva, con la quale, dedotta l’inconsistenza del quadro probatorio, chiedeva il rigetto del deferimento; in subordine, applicarsi il minimo della pena. Formulava, comunque, istanza ex art. 23 Cgs. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e la Società deferita, assistita e difesa dal proprio legale di fiducia. Preliminarmente le parti cercavano di raggiungere l’accordo di cui all’art. 23 del Cgs con esito tuttavia infruttuoso. Quindi, il rappresentante della Procura Federale illustrava i motivi del deferimento, ribadiva la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati e concludeva per l’affermazione di responsabilità della deferita con richiesta di irrogazione di sanzione come da verbale di udienza. Il difensore della Società ha ulteriormente illustrato le deduzioni di cui alla memoria in atti, concludendo per il proscioglimento della propria assistita. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. LA COMMISSIONE • letti gli atti del procedimento; • ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale e della Società; • ritenuta provata, sulla base delle risultanze della Relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini in atti, la responsabilità dell’A.S.D. Amandola in ordine alle violazioni ascritte ai propri sostenitori - per gli atti violenti da questi commessi nelle immediate adiacenze del proprio impianto sportivo ed immediatamente dopo la gara Juniores Provinciale, Amandola/Grottese, del 13 dicembre 2009, nei confronti di un tesserato della squadra ospite - ed alla stessa Società contestate, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Cgs, nel deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali ci si riporta integralmente; • ritenuto di dover applicare alla Società la sanzione dell’ammenda come comminata all’art. 14 Cgs, tenuto conto, tuttavia, che le violazioni risalgono alla stagione sportiva scorsa; • visti gli artt. 4, 14 e 18 del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, applica all’A.S.D. Amandola la sanzione dell’ammenda di € 700,00 (settecento/00).
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