COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 11/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELL’A.S.D. VILLA CECCOLINI F.C. E DELL’A.S.D. VILLA FASTIGGI.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 11/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELL’A.S.D. VILLA CECCOLINI F.C. E DELL’A.S.D. VILLA FASTIGGI. Con provvedimento del 9 dicembre 2010 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione le società indicate in epigrafe per rispondere: entrambe della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 12, comma 3, del Cgs per il comportamento tenuto dalle due tifoserie, per avere introdotto ed acceso, durante la gara, numerosi fumogeni, alcuni lanciati sul terreno di gioco, e soltanto l’A.S.D. Villa Fastiggi in relazione anche all’art. 4, comma 3, del Cgs per l’invasione pacifica commessa sul terreno di gioco, al termine della gara, da un proprio sostenitore. Con nota del 13 gennaio 2011 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 8 febbraio 2011, ore 17,50, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. ed entrambi i Presidenti delle Società deferite. All’inizio del dibattimento, i Legali Rappresentati delle Società hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, sulle quali ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale. A seguito di tali istanze, la Commissione ha adottato, dandone contestuale lettura, la seguente ORDINANZA “La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche, premesso • che, con atto del 9 dicembre 2010, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione: 1) A.S.D. Villa Ceccolini F.C.; 2) A.S.D. Villa Fastiggi; per rispondere: entrambe della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 12, comma 3, del Cgs per il comportamento tenuto dalle due tifoserie, per avere introdotto ed acceso, durante la gara, numerosi fumogeni, alcuni lanciati sul terreno di gioco, e soltanto l’A.S.D. Villa Fastiggi in relazione anche all’art. 4, comma 3, del Cgs per l’invasione pacifica commessa sul terreno di gioco, al termine della gara, da un proprio sostenitore; • che, all’inizio del dibattimento, tutti i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 Cgs; • che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visti - l’art. 23, comma 1, del Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; - l’art. 23, comma 2, del Cgs, secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato - che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; - che, in particolare, le sanzioni sono state così determinate: - A.S.D. Villa Ceccolini F.C.: sanzione base € 50,00, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, ad € 35,00; - A.S.D. Villa Fastiggi: sanzione base € 75,00, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, ad € 50,00; dispone l’applicazione delle seguente sanzioni: 1) A.S.D. Villa Ceccolini F.C.: ammenda di € 35,00 (trentacinque/00); 2) A.S.D. Villa Fastiggi: ammenda di € 50,00(cinquanta/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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