COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 18/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CASETTE VERDINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE VITTORINI DANNY SEGUITO GARA CASETTE VERDINI/VILLA MUSONE DEL 29.1.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E”- (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. nr. 124 del 2.2.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 18/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CASETTE VERDINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE VITTORINI DANNY SEGUITO GARA CASETTE VERDINI/VILLA MUSONE DEL 29.1.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E”- (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. nr. 124 del 2.2.2011). Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Vittorini Danny, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per otto gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine della gara, nei confronti di un avversario e dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Casette Verdini, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua ed equa riduzione della sanzione inflitta, ritenuta eccessiva alla luce della condotta effettivamente tenuta dal proprio calciatore. A dire della reclamante, il Vittorini avrebbe preso il direttore di gara per un braccio istintivamente, al solo fine di evitare l’espulsione, ma senza causargli alcuna conseguenza e per chiedergli spiegazioni. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il calciatore Vittorini, espulso al 49° minuto del secondo tempo per un fallo su un avversario, alla notifica del provvedimento, lo insultò ripetutamente prendendolo anche per un braccio ma senza alcuna ulteriore conseguenza. Poco dopo, al termine della gara, il calciatore insultò di nuovo l’arbitro. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la condotta ascritta al calciatore Vittorini e che la stessa debba essere stigmatizzata obiettivamente, in modo inequivoco, per il suo contenuto offensivo ed irriguardoso nei confronti del direttore di gara, priva tuttavia di qualsivoglia ulteriore contenuto; • ritenuto che il comportamento posto in essere dal calciatore sanzionato, grave più per il contenuto della gestualità, che per le irrilevanti conseguenze, meriti un diversa valutazione della concreta entità della sanzione da irrogare, che può essere pertanto ridotta, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Casette Verdini, per l’effetto riducendo a quattro giornate di gara la squalifica del calciatore Vittorini Danny. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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