COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 18/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. JUNIOR CENTRO CITTA’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE VELIJA JETMIR SEGUITO GARA S. VENERANDA/JUNIOR CENTRO CITTA’ DEL 30.1.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GIRONE “B1” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro – Com. Uff. nr. 63 del 2.2.2011).
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 136 del 18/02/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. JUNIOR CENTRO CITTA’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE VELIJA JETMIR SEGUITO GARA S. VENERANDA/JUNIOR CENTRO CITTA’ DEL 30.1.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GIRONE “B1”
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro - Com. Uff. nr. 63 del 2.2.2011).
Il Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Velija Jetmir, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per cinque gare effettive per il comportamento dallo stesso tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un avversario e, dopo l’espulsione, nei confronti di una persona non identificata presente nel recinto di gioco.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Junior Centro Città, dolendosi dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso dal proprio tesserato e, conseguentemente, chiedendone una congrua riduzione.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Velija, dopo essere stato espulso per un fallo ai danni di un avversario, al rientro negli spogliatoi, ebbe un diverbio, prolungato e ripetuto, con offese e minacce reciproche, con il custode del campo che lo aveva rimproverato per il suo comportamento.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il presente gravame possa essere accolto solo in parte.
Ritenuto che il Velija, essendo stato espulso, merita la sanzione di una giornata di squalifica e che, inoltre, l’avere posto in essere i fatti come descritti dall’arbitro nei confronti del custode del campo, concessegli le attenuanti in ragione del comportamento di questi, costituisce quanto meno condotta antisportiva per la quale l’art. 19 comma 4 lett. a) del Cgs commina la sanzione minima della squalifica per due giornate di gara; che pertanto la sanzione minima complessiva è di tre giornate di squalifica effettive.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Junior Centro Città, per l’effetto riducendo a tre giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Velija Jetmir.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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