COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 18/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. REAL LIONS ANCONA C5 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA BALLMASTERS/REAL LIONS ANCONA C5 DEL 30.1.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE “A”- (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 124 del 2.2.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 18/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. REAL LIONS ANCONA C5 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA BALLMASTERS/REAL LIONS ANCONA C5 DEL 30.1.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE “A”- (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 124 del 2.2.2011) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava le seguenti sanzioni: - squalifica per tre gare effettive alla calciatrice Capretti Gemy, asseritamente tesserata per la reclamante, per il comportamento da questa tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un’avversaria, dell’arbitro e per avere, dopo l’espulsione, dato un calcio alla porta dello spogliatoio danneggiandola; - obbligo alla Società di risarcire i danni di cui sopra provocati dalla propria calciatrice. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Real Lions Ancona C5, chiedendo una congrua riduzione della squalifica inflitta alla propria calciatrice e l’annullamento dell’obbligo di risarcire i danni alla porta dello spogliatoio. A dire della reclamante, la propria calciatrice non avrebbe inteso mancare di rispetto all’arbitro nel mostrargli il proprio numero di maglia al momento dell’ammonizione, né avrebbe dato calci alla porta dello spogliatoio essendosi limitata semplicemente a sbatterla per il nervosismo derivante da un provvedimento ritenuto esageratamente severo nei suoi confronti. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che la calciatrice Capretti, richiamata per notificarle un provvedimento di ammonizione, dapprima vi si sottraeva poi lo insultava volgarmente ed ad alta voce. Espulsa per questo, uscendo dal terreno di gioco, lo applaudiva platealmente. Al rientro negli spogliatoi, ne colpiva con un calcio la porta d’ingresso danneggiandola. LA COMMISSIONE La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. A norma dell’art. 49, comma 3, lett. a), del Codice di giustizia sportiva sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per fatti violenti, è competente a giudicare, in prima istanza, la Commissione Vertenze Economiche. Secondo l’insegnamento della Corte Federale, mentre l’aspetto disciplinare è di esclusiva competenza del Giudice Sportivo, l’accertamento e la determinazione della responsabilità patrimoniale della società sono di esclusiva competenza della Commissione Vertenze Economiche. In materia risarcitoria solo detta Commissione - e non anche il Giudice Sportivo – è competente a provvedere, tanto relativamente alla sussistenza della responsabilità quanto alla misura del danno, non essendo ammissibile una pronuncia su questa materia, anche incidentalmente data in sede disciplinare, da parte del Giudice Sportivo. In conclusione, i Giudici Sportivi non sono competenti a disporre obblighi di risarcimento del danno. Ne deriva l’annullamento, sul punto, della delibera impugnata. Quanto all’altro oggetto del gravame, devesi ritenere provata la responsabilità della calciatrice Capretti in ordine alle violazioni ascrittele, le cui modalità non consentono, alla luce delle disposizioni di cui all’art. 19, 4° comma, del Cgs, l’invocata riduzione della squalifica, della quale pertanto deve essere data conferma. P.Q.M. la Commissione, sul gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Real Lions Ancona C5, così decide: a) lo accoglie nella parte inerente le statuizioni risarcitorie, per l’effetto annullando sul punto l’impugnata delibera; b) lo respinge nel resto. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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