COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 25/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SAMBMONTECASSIANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PIERISTE’ ANDREA SEGUITO GARA SAMBMONTECASSIANO/MONTE SAN PIETRANGELI DEL 5.2.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 128 del 9.2.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 25/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SAMBMONTECASSIANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PIERISTE’ ANDREA SEGUITO GARA SAMBMONTECASSIANO/MONTE SAN PIETRANGELI DEL 5.2.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” - (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 128 del 9.2.2011). Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Pieristè Andrea, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per otto gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un giocatore avversario. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Sambmontecassiano Calcio, lamentando, alla luce della normativa vigente in materia, l’eccessività della sanzione e chiedendone, pertanto, una congrua riduzione. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Pieristè responsabile della violazione ascrittagli; • ritenuto che la condotta del ridetto tesserato vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. c) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; • ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Sambmontecassiano Calcio, per l’effetto riducendo la squalifica del calciatore Pieristè Andrea a cinque giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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