COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 25/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO G.S.D. VIGOR CASTELFIDARDO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA S.M. APPARENTE/VIGOR CASTELFIDARDO DEL 6.2.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “C” – (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 48 del 9.2.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 25/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO G.S.D. VIGOR CASTELFIDARDO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA S.M. APPARENTE/VIGOR CASTELFIDARDO DEL 6.2.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “C” - (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 48 del 9.2.2011). Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava le seguenti sanzioni: - squalifica per tre gare effettive al calciatore Calvigioni Cristian, asseritamente tesserato per la reclamante, per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro; - inibizione fino al 31 luglio 2013 al sig. Cerasa Graziano, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, per comportamento violento nei confronti dell’Ufficiale di gara. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo la G.S.D. Vigor Castelfidardo, chiedendo una congrua riduzione delle sanzioni impugnate. A dire della reclamante: - il Cerasa, pur ammettendo la propria colpevolezza, avrebbe solo istintivamente appoggiato una mano tra il collo e la spalla dell’arbitro, ma senza forza nè violenza tali da provocargli dolore; - il Calvigioni, frapponendosi tra il Cerasa e l’arbitro, avrebbe toccato quest’ultimo in maniera del tutto involontaria. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato: - che la condotta del calciatore fu certamente volontaria, ma priva di violenza; - che il Cerasa lo afferrò per il collo con le mani per alcuni secondi, provocandogli un piccolo taglio e dolore perdurato per circa tre giorni; dopo essere stato allontanato, lo stesso gli si avvicinò nuovamente più volte insultandolo, senza giungere a contatto per l’intervento di alcuni tesserati presenti. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Calvigioni colpevole delle violazioni ascrittegli e che tale condotta vada ricondotta alla previsione della lett. a) dell’art. 19, comma 4, del Cgs, nella forma aggravata, adeguatamente sanzionata dal primo Giudice; • ritenuta provata la responsabilità del Cerasa, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, in ordine alle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dall’arbitro; • ritenuto, al riguardo, che le violente aggressioni fisiche al direttore di gara, come quella in esame, debbono essere valutate con la massima severità, in quanto ledono il bene giuridico, protetto dall’Ordinamento sportivo, della incolumità fisica dell’arbitro e la suddetta condotta è particolarmente riprovevole, proprio perché tenuta da un soggetto che, per la sua personalità ed il ruolo rivestito, è tenuto sempre a mantenere i valori di correttezza e probità, anche come modello di comportamento per i suoi calciatori; • ritenuto, quindi, che le modalità dei fatti posti in essere dal dirigente non consentono l’invocata riduzione della sanzione inflittagli, la cui durata pertanto deve essere confermata, per la violenza dell’aggressione che, con molta probabilità, non ha prodotto ulteriori conseguenze fisiche all’arbitro soltanto per l’intervento di alcuni tesserati presenti che hanno costretto il Cerasa a desistere dai suoi intenti. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società G.S.D. Vigor Castelfidardo ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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