COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 25/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. SANGIORGESE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SANGIORGESE/S. ORSO 1980 DEL 29.1.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 124 del 2.2.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 25/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. SANGIORGESE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SANGIORGESE/S. ORSO 1980 DEL 29.1.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 124 del 2.2.2011) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava le seguenti sanzioni: - ammenda di € 350,00 alla S.S. Sangiorgese per il comportamento ascritto ai propri sostenitori, durante ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro; - ammenda di € 25,00 alla medesima Società per mancanza acqua calda/riscaldamento negli spogliatoi; - squalifica fino al 16 marzo 2011 al massaggiatore Severi Omar, asseritamente tesserato per la reclamante, per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo la S.S. Sangiorgese, contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, una congrua riduzione delle sanzioni impugnate. A dire della reclamante non vi sarebbe prova certa in ordine agli autori dei fatti ascritti ai propri sostenitori e non vi sarebbero riscontri obiettivi su quanto riferito dal direttore di gara, anche con riferimento al comportamento contestato al proprio massaggiatore, pur ammettendo la condotta irriguardosa di questi difronte all’accanimento ed alle insistenze dell’arbitro nei suoi confronti. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che i sostenitori locali cominciarono ad insultarlo pesantemente dalla metà del primo tempo sino al termine della gara ed uno di loro gli lanciò contro un fazzoletto da naso sporco attingendolo al viso. A fine gara, fu insultato da due estranei entrati nello spazio antistante gli spogliatoi, unitamente al massaggiatore Severi. Questi, espulso in precedenza per proteste nei suoi confronti, lo insultò prima di abbandonare il campo, poi dalla tribuna ed infine, rientrando nello spazio davanti agli spogliatoi. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame nella parte inerente la sanzione pecuniaria di € 25,00 applicata alla Società, inferiore al minimo e, quindi, non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. d) del Codice di giustizia sportiva; • ritenuta provata la responsabilità della Società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori; • ritenuto che l’arbitro merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli e, comunque, nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti, come nel caso di specie, offensivi ed irriguardosi; • ritenuto il massaggiatore Severi Omar colpevole delle violazioni ascrittegli e che tale comportamento vada ricondotto alla previsione dell’art. 19, comma 4, del Cgs, adeguatamente sanzionato dal primo Giudice; • ritenuta in definitiva la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo Collegio. P.Q.M. sul gravame come innanzi proposto dalla S.S. Sangiorgese, così decide: - lo dichiara inammissibile nella parte inerente la sanzione dell’ammenda di € 25,00, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, 3° comma, lett. d) del Codice di giustizia sportiva; - lo respinge nel resto. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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