COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 25/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MONTEGRANARESE C5 A.S.D. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MONTEGRANARESE/U.S.A. TORRESE DEL 4.2.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C1- (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 128 del 9.2.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 25/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MONTEGRANARESE C5 A.S.D. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MONTEGRANARESE/U.S.A. TORRESE DEL 4.2.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C1- (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 128 del 9.2.2011). Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Orlandi Marco, quale capitano della Montegranarese, per l’atto di violenza subito dall’arbitro da parte di un calciatore della sua squadra non identificato, la sanzione della squalifica per sei gare effettive e fino a quando la società non avesse comunicato il giocatore responsabile. Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo la Montegranarese C5 A.S.D. chiedendone, in via principale, l’annullamento; in via subordinata, rilevatane comunque l’eccessività rispetto al fatto contestato, una consistente riduzione. Deduceva la reclamante l’inapplicabilità, al caso di specie, della disposizione di cui all’art. 3, comma 2, del Cgs, per due ordine di motivi: a) perché il fatto non sarebbe stato commesso da un giocatore della Montegranarese e, comunque, non vi sarebbe certezza al riguardo, stante l’impossibilità per l’arbitro, nella specifica situazione ambientale, di individuarne l’autore; b) perché, in ogni caso, non si tratterebbe di atto di violenza: la bottiglietta era vuota, lanciata non per colpire l’arbitro che peraltro sarebbe stato solo dalla stessa sfiorato sul tacco della scarpa. Per di più, il gesto incriminato, a dire della reclamante, sarebbe stato posto in essere da un sostenitore ivi presente unitamente a tanti altri e non meglio identificato. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di essere stato colpito, allorché stava lasciando l’impianto sportivo, alla caviglia sinistra da una bottiglietta di plastica da mezzo litro piena d’acqua, lanciatagli, con assoluta certezza, da un calciatore della Montegranarese non identificato. Il colpo gli provocò dolore perdurato per circa un’ora. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione, come nel caso di specie, fornita dalla parte; • rilevato che a norma dell’art. 3, 2° comma, del Codice di giustizia sportiva il calciatore che funge da capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato e che la sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l’autore dell’atto; • ritenuto, in punto di fatto, che risulta provata la responsabilità del tesserato della reclamante, sia pur non individuato, in ordine all’atto di violenza compiuto nei confronti dell’arbitro, con le modalità puntualmente dallo stesso descritte; • ritenuto che le superiori considerazioni non solo non consentono l’invocata riduzione della sanzione, ma fanno ritenere erronea la decisione impugnata per l’esiguità della stessa, alla luce della normativa di cui all’art. 19, comma 4, lett. d) del Codice di giustizia sportiva che prevede la sanzione della squalifica minima per otto giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara, derivandone, pertanto, un inevitabile inasprimento della sanzione applicata in prime cure al capitano responsabile; P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Montegranarese C5 A.S.D. ed ordina incamerarsi la relativa tassa. Ridetermina la sanzione infliggendo al calciatore Orlandi Marco, quale capitano della squadra, la squalifica per otto gare effettive, ribadendo altresì che, a norma dell’art. 3, comma 2, del Cgs, la stessa cesserà di avere esecuzione nel momento in cui sarà comunque individuato l’autore dell’atto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it