COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 02/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. PEGLIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE ANTONIUCCI ROBERTO SEGUITO GARA PEGLI/COLBORDOLO DELL’11.2.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “A” – (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro – Com. Uff. n. 67 del 16.2.2011).
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 146 del 02/03/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO U.S. PEGLIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE ANTONIUCCI ROBERTO SEGUITO GARA PEGLI/COLBORDOLO DELL’11.2.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “A” –
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro - Com. Uff. n. 67 del 16.2.2011).
Il Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Antoniucci Roberto, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive, per essere stato espulso per doppia ammonizione e per il successivo comportamento dallo stesso tenuto nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Peglio, lamentandone l’eccessività e chiedendone, pertanto, una congrua ed equa riduzione.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti, il comportamento del calciatore Antoniucci vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e ricondotto nell’ambito di una smodata protesta, priva di qualsivoglia ulteriore e diverso contenuto;
• ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo della condotta posta in essere dall’Antoniucci, nonché ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio.
P. Q. M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’U.S. Peglio, per l’effetto riducendo a tre giornate di gara la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Antoniucci Roberto.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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