COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 02/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELL’A.S.D. DELLAROVERE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: o DELL’AMMENDA DI € 600,00 ALLA RECLAMANTE; o DELLA SQUALIFICA FINO AL 16 MARZO 2011 ALL’ALLENATORE GUIDUCCI MASSIMILIANO; SEGUITO GARA MARINA/DELLAROVERE CALCIO DEL 12.2.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 134 del 16.2.2011).
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 146 del 02/03/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELL’A.S.D. DELLAROVERE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:
o DELL’AMMENDA DI € 600,00 ALLA RECLAMANTE;
o DELLA SQUALIFICA FINO AL 16 MARZO 2011 ALL’ALLENATORE GUIDUCCI MASSIMILIANO;
SEGUITO GARA MARINA/DELLAROVERE CALCIO DEL 12.2.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C”
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 134 del 16.2.2011).
Con reclamo tempestivamente proposto l’A.S.D. Dellarovere Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche - pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe - che ha inflitto al tecnico Guiducci Massimiliano, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 16 marzo 2011 ed all’A.S.D. Dellarovere Calcio l’ammenda di € 600,00 per il comportamento ascritto ai propri sostenitori, durante ed al termine della gara.
Con i motivi scritti la reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione applicata al proprio allenatore e l’annullamento della sanzione pecuniaria inflittale o, in subordine, la riduzione dell’entità della stessa.
A dire della reclamante:
- non vi sarebbero state offese all’arbitro, ma solo normali parole e commenti sul suo operato da parte peraltro dei sostenitori di entrambe le squadre;
- i petardi non sarebbero stati lanciati dai propri sostenitori, visto che alcuni furono fatti scoppiare vicino ai propri tesserati al momento della loro espulsione;
- potrebbero esserci stati, pur non comprendendone le ragioni, degli sputi all’indirizzo dell'arbitro, residuando comunque dubbi circa gli autori.
All’odierna riunione è comparsa la reclamante illustrando ulteriormente i motivi di reclamo ed insistendo per l’accoglimento delle dispiegate conclusioni.
Ascoltato a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti, con certezza, ai sostenitori della reclamante, precisando che i petardi dagli stessi fatti esplodere - uno dei quali sul terreno di gioco - furono in numero superiore a dieci e confermando gli sputi ricevuti allorché faceva rientro negli spogliatoi al termine dell’incontro.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’arbitro e la reclamante,
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame nella parte inerente la sanzione della squalifica applicata all’allenatore Guiducci Massimiliano fino al 16 marzo 2011, inferiore al minimo e, quindi, non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva;
• ritenuta provata la responsabilità della Società in ordine ai gravi fatti ascritti ai propri sostenitori, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara, ed adeguatamente sanzionata nella misura determinata dal primo Giudice.
P.Q.M.
sul gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Dellarovere Calcio, così decide:
- lo dichiara inammissibile nella parte inerente la sanzione inflitta all’allenatore Guiducci Massimiliano ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, 3° comma, lett. b);
- lo respinge nel resto.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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