COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 02/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA VALCONCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RINALDI MICHELE SEGUITO GARA BIBI CASININA/VALCONCA DEL 12.2.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 134 del 16.2.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 02/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA VALCONCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RINALDI MICHELE SEGUITO GARA BIBI CASININA/VALCONCA DEL 12.2.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” - (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 134 del 16.2.2011). Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Rinaldi Michele, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un giocatore avversario. Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Valconca, lamentandone l’eccessività e chiedendone, pertanto, una congrua riduzione. A dire della reclamante, il Rinaldi avrebbe reagito con violenza, ma istintivamente e non intenzionalmente, colpendo l’avversario che lo aveva prima insultato ed attinto con un calcio. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Rinaldi responsabile della violazione ascrittagli; • rilevato che la tesi difensiva della reclamante, meramente assertiva, urta irrimediabilmente contro la precisa certificazione dell’accadimento da parte del direttore di gara che ha relazionato la sequenza incriminata in termini inequivocabili; • ritenuto che la condotta del ridetto tesserato vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. c) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; • ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla Polisportiva Valconca, per l’effetto riducendo la squalifica del calciatore Rinaldi Michele a cinque giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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