COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 02/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. SAMMARTINESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE SERAFINI DAVIDE SEGUITO GARA SAMMARTINESE/SALTARA CALCINELLI DEL 19.02.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “B” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n.- 140 del 23.2.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 02/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. SAMMARTINESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE SERAFINI DAVIDE SEGUITO GARA SAMMARTINESE/SALTARA CALCINELLI DEL 19.02.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “B” - (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n.- 140 del 23.2.2011). Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Serafini Davide, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive, per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Sammartinese, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua riduzione della sanzione inflittagli. Asseriva la reclamante che il Serafini, a fine gara, si rivolse all’arbitro, dopo aver bussato al suo spogliatoio, per chiedergli spiegazioni su alcune sue scelte. Difronte al rifiuto del direttore di gara, manifestato con linguaggio scurrile, diversamente da quanto contestatogli, non proferì nei suoi confronti offesa alcuna. All’uscita dell’arbitro dall’impianto sportivo, lo stesso Serafini, offeso per quanto in precedenza accaduto, nell’impeto gli rivolgeva espressioni con terminologia forse non adeguata. LA COMMISSIONE - letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - udito in camera di consiglio il Giudice relatore; - rilevato che la tesi difensiva della reclamante, meramente assertiva, urta irrimediabilmente contro la precisa certificazione degli accadimenti da parte del direttore di gara che ha relazionato la sequenza incriminata in termini inequivocabili; - ritenuto che, onde fugare ogni dubbio al riguardo, non appare superfluo richiamare la disposizione di cui all’art. 73 delle N.O.I.F. secondo la quale “non è consentito ai calciatori rivolgersi agli ufficiali di gara esprimendo apprezzamenti o proteste. Il solo capitano, che è responsabile della condotta dei calciatori della propria squadra, ha diritto di rivolgersi all’arbitro, a gioco fermo od a fine gara, per esprimere, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, riserve o per avere chiarimenti”; - ritenuta quindi provata la responsabilità del calciatore Serafini in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della squalifica, della quale pertanto deve essere data conferma; - visto l’art. 19, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Sammartinese ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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